Società fiduciarie e intestazione fiduciaria
Gli strumenti di protezione del patrimonio
Le società fiduciarie sono state istituite con la legge 23 novembre 1939 n. 1966: “sono società fiduciarie e di revisione quelle che si propongono sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”.
L’intestazione fiduciaria sorge con un contratto di mandato in base al quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto ad un altro soggetto (il fiduciario).
Con l’intestazione fiduciaria, la società fiduciaria ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, per conto del fiduciante, il suo patrimonio:
· la società fiduciaria opera in nome proprio ma nell’esclusivo interesse del fiduciante;
· la proprietà del patrimonio rimane del fiduciante mentre il fiduciario agisce in base alle direttive impartite dal primo.
Il fiduciario assume quindi la veste di mero intestatario nei confronti dei terzi con cui interagisce per conto del fiduciante stesso. Con l’evoluzione dei mercati e delle tecniche di amministrazione e gestione dei patrimoni, si sono venute a delineare e a consolidare, in funzione dei poteri conferiti alla società fiduciaria e dunque delle modalità concrete di svolgimento delle attività, due differenti tipologie di amministrazione:
Amministrazione statica: detta anche Fiduciaria di Amministrazione, ha come ruolo principale la gestione e la conservazione del patrimonio del fiduciante garantendo l’esercizio dei diritti inerenti ai beni, l’esecuzione di obbligazioni e transazioni.
Amministrazione dinamica: detta anche Fiduciaria di Gestione, ha come attività principale la valorizzazione del patrimonio del fiduciante mediante operazioni in valori mobiliari di investimenti e disinvestimento sotto la vigilanza della Consob e di Banca di Italia.
L’intestazione fiduciaria garantisce la riservatezza a chi voglia effettuare un’operazione o detenere un bene senza comparire, anche per semplice misura di sicurezza passiva. La spersonalizzazione della proprietà dei beni fiduciati, derivante dalla intestazione a nome del fiduciario, ha quindi l’effetto di offrire riservatezza riguardo l’identità dell’effettivo titolare. Chiaramente questa protezione non risulta efficace qualora l’intestazione fiduciaria sia contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.
Il mandato fiduciario non è perciò uno strumento di separazione del patrimonio. È esclusivamente uno strumento di costituzione di un patrimonio amministrato in forma anonima.
L’intestazione fiduciaria può essere quindi considerata una soluzione molto utile in tutti i casi in cui è opportuno, al fine di proteggere il patrimonio, non far conoscere a terzi il possesso di un determinato bene o di una determinata attività.
In virtù del rapporto fiduciario, si attua una protezione indiretta dei beni derivante dall’anonimato circa l’effettivo titolare degli stessi e dal vincolo di riservatezza a cui è tenuta la fiduciaria.
L’intestazione fiduciaria può risultare uno strumento utile quando:
– quando si vuole attivare una protezione indiretta dei beni derivante dall’anonimato circa l’effettivo titolare degli stessi e dal vincolo di riservatezza a cui è tenuta la fiduciaria;
– quando il fiduciante vuole mantenere una visione unitaria (e il controllo) del patrimonio complessivo aggregando, grazie all’unicità dell’intestatario, i segmenti affidati ai vari intermediari finanziari;
– come strumento di organizzazione del trasferimento generazionale: con il mandato fiduciario e con il conferimento alla fiduciaria di istituzioni specifiche si può tra l’altro:
· prevedere la continuità gestionale;
· stabilire un’eventuale attribuzione specifica di diritti ai diversi componenti il nucleo familiare;
· attribuire fondi indisponibili.
Tutto ciò nel rispetto dei divieti dei patti successori e delle quote di legittima.